domanda Naspi 2020 INPSIn risposta all’emergenza relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus sono state prorogate le domande per la NASpI Inps, l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati. Ecco una guida utile con tutte le istruzioni fornite dall’Inps sulla NASpI 2020. Facciamo chiarezza su chi può richiederla, requisiti richiesti, a quanto ammonta e come fare domanda, e su tutte le novità normative.

 

L’Inps, attraverso il messaggio n. 1286 del 20-03-2020, ha reso nota la proroga del termine di presentazione delle domande NASpI 2020 e per la NASpI anticipata. La scadenza per richiedere l’indennità NASpI Inps per i rapporti di lavoro cessati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 è stata prolungata di ulteriori 60 giorni, in aggiunta ai 68 normalmente previsti, mentre l’indennità di disoccupazione in forma anticipata è stata prorogata di 60 giorni in aggiunta ai 30 ordinari.

Dunque la domanda NASpI 2020 deve essere presentata entro 128 giorni dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, mentre l’incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI anticipata) entro 90 giorni.

E’ quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. decreto ‘cura Italia’ – che ha introdotto diverse misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del contagio da COVID-19. In base alla proroga, l’indennità decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro per le domande di NASpI ordinaria (non anticipata) presentate oltre 68 giorni.

Riesame domande naspi respinte

In ottemperanza alle nuove disposizioni, le domande di indennità NASpI per i rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° gennaio 2020 presentate oltre i 68 giorni ordinari e dunque respinte saranno riesaminate d’ufficio. E’ previsto anche il riesame delle domande di NASpI 2020 anticipata, per attività lavorative in forma autonoma avviate dal 1° gennaio 2020, respinte perchè presentate oltre il trentesimo giorno.

L’Inps procederà, inoltre, a riesaminare anche le prestazioni NASpI decadute perchè non è stato comunicato il reddito annuo presunto, se l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione è stata intrapresa dal 1° gennaio 2020 in poi.

Che cos’è la NASPI?

‘NASpI’ significa ‘Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego’. Si tratta sostanzialmente di un aiuto economico (sostegno al reddito) mensile che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro. Spetta, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015. Ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

La NASpI viene erogata su domanda. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.

 


Destinatari

A chi si rivolge la NASpI? Ai lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, ai soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali è attiva una normativa specifica, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, oppure che sono titolari di assegno ordinario di invalidità e non hanno optato per la NASpI.

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori con rapporto co.co.co.

NASPI 2020 Requisiti

NASpI requisiti: quali lavoratori hanno diritto alla NASpI? La NASpI viene riconosciuta a coloro che presentino tutti i seguenti requisiti:


  • stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. La presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il CpI, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;
  • aver realizzato, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata). Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpI a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente;
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo, dunque di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Per i lavoratori per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio o con dati contributivi derivanti da formulari esteri), per soddisfare questo requisito si fa riferimento alle settimane di contribuzione, che devono essere almeno 5. Per i lavoratori agricoli, in caso di impossibilità momentanea di verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno necessarie, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore.

Note

Il periodo di riferimento per le 30 giornate lavorative effettive necessarie per richiedere la NASpI può essere ampliato, rispetto ai 12 mesi normalmente previsti, nel caso in cui nell’anno di riferimento si siano verificati o siano in corso i seguenti eventi:
– malattia e infortunio sul lavoro;
– cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
– periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
– assenze per congedi e permessi fruiti da coniugi conviventi, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità;
– assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità;
– assenza per congedo parentale;
– periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
– periodi di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;
– periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.


Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei seguenti casi:
– dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore);
– dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se verificatasi in una delle seguenti circostanze:
a. nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
b. a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
– licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.

NASPI 2020 Importo

NASpI 2020 pagamenti: qual’è l’importo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego? Corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore ad un determinato importo massimo che viene stabilito per legge e rivalutato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT, e comunicato dall’Inps attraverso un’apposita circolare. Se invece è superiore al massimale previsto, la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità viene ridotta del 3% per ciascun mese.


L’Inps ha reso noto, attraverso la Circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, che a partire dal 1° gennaio 2020 l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI è fissato a 1.335,40 Euro. La retribuzione da prendere a riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.227,55 Euro. L’indennità è ridotta in specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell’Inps.

 

NASPI 2020 Domanda

Come e quando presentare la domanda NASpI? I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 128 giorni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro / malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, o del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, oppure dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria, oppure dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.


La richiesta NASpI può essere effettuata in una delle seguenti modalità:
– direttamente dal cittadino in via telematica, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’Inps, utilizzando il PIN dispositivo o una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;
– chiedendo supporto agli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
– chiedendo supporto al Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.


Alcune particolarità sulla decorrenza del termine sono connesse ad alcune ipotesi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternità, per le quali si rimanda alle istruzioni Inps.

NASPI 2020 Pagamento

NASpI 2020 pagamenti: come viene pagata la NASpI? L’indennità Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego viene accreditata dall’Inps su conto corrente bancario o postale oppure su libretto postale, o viene erogata tramite bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza o domicilio del richiedente.

NASPI Calcolo

Come si calcola l’indennità di disoccupazione? La NASpI viene calcolata sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.


Se l’importo che risulta da questo calcolo è inferiore a 1.227,55 Euro, che è l’importo di riferimento per il 2020, il lavoratore ha diritto da una indennità NASpI pari al 75% della retribuzione media mensile. Se, invece, è superiore, la prestazione viene calcolata sommando al 75% il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55 Euro. Il contributo economico percepito dai beneficiari della NASpI non può comunque superare i 1.335,40 Euro mensili e viene ridotto del 3% al mese a partire dal quarto mese di erogazione in poi.


Dunque, ricapitolando, per il calcolo NASpI si può fare riferimento alle seguenti formule:

  • (retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni / settimane di contribuzione) x 4,33 = o < 1.227,55 Euro – NASpI = 75%;
  • (retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni / settimane di contribuzione) x 4,33 > 1.227,55 Euro – NASpI = 75% + 25% (retribuzione media mensile – 1.227,55).

 

NASPI 2020 Durata della prestazione

Ogni quanto viene erogato l’aiuto economico e per quanto tempo? La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi, ovvero 2 anni. Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

 

Operativamente:
– ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;
– ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
– i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

NASPI Decorrenza

A partire da quando si può ricevere l’indennità? La NASpI spetta al lavoratore a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno, oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se inviata successivamente all’ottavo giorno ed entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

Criteri particolari valgono però in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro / malattia professionale o mancato preavviso, licenziamento per giusta causa, contenzioso. Occorre anche tener presenti gli effetti sospensivi sulla prestazione degli eventi di malattia e maternità che possano insorgere a prestazione NASpI già in corso. Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Incentivo all’autoimprenditorialita’

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L’incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.


Come richiedere l’incentivo all’autoimprenditorialità? Il lavoratore interessato deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. In alternativa, se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il nucleo familiare.

NASPI Anticipata e rioccupazione

Con il Messaggio n. 4658 del 13-12-2019, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione. Dato che il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale, e che la NASpI anticipata va restituita solo nel caso in cui il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità di disoccupazione, ma non è disciplinata l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa, l’Istituto specifica quanto segue:

– se il soggetto che beneficia della NASpI anticipata si rioccupa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione in forma anticipata, e il rapporto di collaborazione cessa durante tale periodo, può richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, ossia la prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Ciò al fine di evitare la sovrapposizione delle due prestazioni di disoccupazione e che il beneficiario possa percepire per lo stesso periodo entrambe le indennità;
– se il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la DIS-COLL può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, dato che in questo caso non c’è sovrapposizione con la NASpI.

NASPI Regime fiscale

In che regime fiscale rientro se percepisco la NASpI? L’indennità di disoccupazione NASpI costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, pertanto l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di NASpI:
– applica le ritenute Irpef;
– riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia;
– effettua il conguaglio fiscale di fine anno;
– rilascia la Certificazione Unica.

NASPI Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici. Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.

NASPI Ricorso

È possibile fare ricorso? Come farlo? Il ricorso avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI va presentato al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
– online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i ‘Servizi Online’ del sito INPS, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
– tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

La vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione va proposta entro un anno.

Servizi INPS consultazione domande NASPI

L’Inps ha messo a disposizione dei richiedenti la NASpI servizi informativi per verificare lo stato di avanzamento della propria domanda, l’esito, la data di decorrenza, la durata e l’importo della prestazione, e altro ancora. Queste funzionalità sono fruibili da pc, smartphone o tablet, tramite l’app Inps Mobile e attraverso il portale web dell’Inps. Vediamo in dettaglio i servizi disponibili:

  • attraverso la nuova area ‘Esiti Domande NASpI’ dell’app Inps Mobile gli utenti possono accedere all’area relativa alla propria richiesta NASpI da smartphone o tablet, utilizzando l’identità SPID o il proprio PIN, e consultare le seguenti informazioni:
    – stato di avanzamento della domanda ed esito positivo o negativo della richiesta;
    – in caso di accoglimento, prospetto di calcolo della prestazione NASpI, completo di data di decorrenza e durata, importi mensili, dati retributivi e contributivi che hanno determinato la durata e la misura della prestazione, elenco delle prestazioni di disoccupazione già fruite nel quadriennio precedente la data cessazione dell’attività lavorativa e periodi contributivi già utilizzati per le prestazioni già fruite scomputati nel calcolo della durata della nuova domanda;
    – se la domanda è stata respinta, motivi che hanno determinato il mancato accoglimento;
    – se è stata richiesta ulteriore documentazione per l’esame della pratica, lista dei documenti richiesti;
    – se l’indennità è in pagamento, dati relativi ai pagamenti della prestazione disposti in suo favore;
  • accedendo all’area MyInps sul portale web www.inps.it, inserendo l’apposito PIN, cliccando su ‘I tuoi avvisi’, è possibile verificare online l’esito della domanda e lo stato dei pagamenti della prestazione;
  • nuovo servizio automatico di comunicazione tramite SMS, ancora in fase di realizzazione, grazie al quale chi ha presentato domanda NASpI può ricevere brevi messaggi relativi all’avvenuta ricezione della domanda presentata in via telematica, al suo stato di avanzamento e all’avvio della liquidazione della prima rata dell’indennità di disoccupazione.


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