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L’Assegno di Ricollocazione (AdR) è uno strumento di politica attiva che serve per aiutare le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Dal 2022 hanno diritto all’Assegno di Ricollocazione solo i lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che ricevono l’aiuto individualmente, mentre in passato spettava anche a coloro che percepivano il Reddito di Cittadinanza. In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è l’Assegno di Ricollocazione, come funziona, requisiti e come fare domanda.

 

COS’È L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione (spesso abbreviato come AdR) consiste in un contributo sotto forma di voucher per aiutare i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) a trovare lavoro. Può essere utilizzato presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione (centri per l’impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro).

Viene definito “assegno” ma in realtà si tratta di un voucher che può essere speso presso un centro per l’impiego o un operatore accreditato. Infatti l’importo non viene versato al lavoratore, bensì al Centro per l’impiego o all’Ente accreditato che aiuta e riesce a trovare un lavoro alla persona in CIGS. A seconda del tipo di contratto, l’assegno può avere un valore compreso tra i 250 e i 5.000 euro. 

È stato istituito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Jobs Act) come strumento di sostegno all’occupazione. Inizialmente è stato introdotto, in via sperimentale, poi dal 2018 è entrato a regime fino a cambiare forma nel 2022. Infatti, in un primo momento poteva essere utilizzato anche per i beneficiari di NASpI, poi è stato esteso nel 2018 ai percettori di Reddito di Cittadinanza. Infine è stato surclassato dal Programma GOL e ora risulta attivo solo per chi è in CIGS. È operativo a livello nazionale e coordinato da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Vediamo a chi si rivolge l’Assegno di Ricollocazione.


 

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione si rivolge ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che, di fatto, sono beneficiari dell’assegno individuale di ricollocazione. Può essere erogato a condizione che:

  • le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di Ricollocazione;
  • i lavoratori in CIGS rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall’Accordo.


Ribadiamo che l’assegno non viene dato ai lavoratori, ma consiste in un importo (un voucher) da utilizzare presso il Centro per l’impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Ma cos’è e cosa prevede l’Accordo di Ricollocazione? Scopriamolo insieme.

 

COSA PREVEDE L’ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE

L’Accordo di Ricollocazione è un’intesa firmata tra azienda e sindacati che prevede un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. In caso di Accordo di Ricollocazione, come definito dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150:

  • i lavoratori rientranti negli ambiti o nei profili individuati dal legislatore, già destinatari di CIGS, possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione;
  • il testo può anche prevedere che i Centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • l’intesa per l’AdR può giungere al termine della procedura di consultazione sindacale che l’impresa è tenuta a svolgere quando intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale. Obiettivo dell’Accordo è, infatti, limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Ai soggetti percettori di CIGS, e per cui è stato sottoscritto l’Accordo di Ricollocazione, viene concesso l’assegno di Ricollocazione che consiste in un importo che può essere speso dal soggetto beneficiario presso un Centro per l’impiego o un soggetto accreditato a sua scelta, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. I soggetti accreditati devono comunicare ad Anpal le informazioni sulle sedi operative presso cui è disponibile il servizio di assistenza.

Ecco l’iter che il beneficiario dell’AdR deve seguire:

  • sceglie la sede operativa o l’Ente da cui farsi aiutare, consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati che trovate in questa pagina;
  • prenota presentando richiesta tramite la piattaforma Anpal dedicata:
  • in caso di esito positivo dai controlli, l’Anpal gli assegna un tutor che sostiene la persona nelle attività utili alla sua ricollocazione e ne promuove il profilo professionale presso i potenziali datori di lavoro (servizio di tutoraggio);
  • in caso di assunzione, l’importo dell’AdR viene riconosciuto all’Ente o Centro per l’impiego scelto.

È opportuno specificare che ai lavoratori ammessi all’Assegno di Ricollocazione, non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Quindi, in sostanza, il CPI o Ente addetto cerca l’impiego e riceve il “voucher” da 250 a 5.000 euro, solo quando e se il lavoratore accetta l’impiego. La cifra dell’AdR varia a seconda del tipo di contratto, vediamo come.

IMPORTO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’importo dell’Assegno di Ricollocazione si calcola tenendo conto del tipo di contratto firmato dal lavoratore e della sua durata, l’Ente o Centro per l’impiego che lo ha aiutato riceve un compenso dai 250 ai 5.000 euro. Nello specifico:

  • da 250 a 1.250 euro per un contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia);
  • da 500 a 2.500 euro per un contratto a termine di 6 mesi e oltre;
  • da 1.000 a 5.000 euro per il contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato.

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

La gestione delle domande per l’Assegno di Ricollocazione è affidata all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Coloro che rientrano tra i potenziali beneficiari devono innanzitutto prenotare presentando richiesta attraverso l’apposita procedure online, raggiungibile da questa pagina dedicata, seguendo le indicazioni riportate e cliccando su “Vai a MyAnpal“.

Una volta effettuata la prenotazione e dopo le verifiche effettuate da Anpal, si può completare la richiesta dell’AdR entro 30 giorni dalla comunicazione tramite e mail al proprio indirizzo (cioè quello indicato in fase di domanda). Il lavoratore può così scegliere la sede del soggetto che eroga il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. Fatta la scelta, l’Ente prepara un programma di ricerca intensiva e assegna il tutor, secondo la procedura che vi abbiamo illustrato. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la sezione FAQ di Anpal.

QUANTO DURA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione ha ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e, comunque, non inferiore a 6 mesi. Esso è prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno.

COSA ACCADE SE IL LAVORATORE TROVA LAVORO

Se un lavoratore percettore di Assegno di Ricollocazione trova lavoro mentre beneficia della misura si va incontro a due diverse possibilità, a seconda della durata del contratto.

Ovvero:

  • se la durata è inferiore a 6 mesi (180 giorni solari) vi è la sospensione dell’Assegno di Ricollocazione per una durata pari a quella del rapporto di lavoro. Il servizio riprende una volta cessato tale rapporto e comunque entro il termine di 6 mesi. Se la durata del rapporto di lavoro è prorogata fino a raggiungere o superare il termine di 6 mesi, il servizio di assistenza si chiude definitivamente al termine dei 6 mesi;
  • se la durata è pari o superiore a 6 mesi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione si sospende per 6 mesi (180 giorni solari), raggiunti i quali, se il rapporto di lavoro continua, il servizio si chiude definitivamente.

La conservazione del rapporto di lavoro in regime di CIGS e la contemporanea attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato – di durata inferiore, pari o superiore a 6 mesi – è possibile se vi è compatibilità in termini di orario di lavoro e, comunque, nel rispetto del limite massimo orario previsto per legge.

È, inoltre, possibile la cumulabilità del trattamento di CIGS con i redditi derivanti da lavoro. Non vi è, invece, compatibilità tra il rapporto di lavoro in regime di CIGS e un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In una simile ipotesi la persona è tenuta a rassegnare le proprie dimissioni prima di attivare il nuovo rapporto di lavoro.

INCENTIVI PER I BENEFICIARI DI ASSEGNO RICOLLOCAZIONE

Come previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, vi sono alcuni incentivi per i beneficiari di Assegno di Ricollocazione. Ovvero, Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio, accetta l’offerta di un contratto di lavoro beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo TFR. 

È obbligatorio che la nuova impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere al momento dell’Accordo.

INCENTIVI PER CHI ASSUME

Al datore di lavoro che assume il lavoratore beneficiario di Assegno di Ricollocazione, viene riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a suo carico.

Sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT). L’esonero viene riconosciuto per una durata non superiore a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.


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