
La domanda è telematica e va presentata all’Inps. Per chi deve chiedere gli arretrati del beneficio dal 1° luglio, la scadenza per fare domanda è stata prorogata dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Ecco tutte le informazioni sull’assegno unico figli temporaneo, come funziona, a chi spetta, come fare domanda, la tabella pdf da scaricare con gli importi e le istruzioni Inps.
PROROGA DOMANDA ASSEGNO
La misura è gestita dall’Inps che, attraverso un comunicato del 29 settembre 2021, ha reso noto che, per consentire il beneficio degli arretrati dell’assegno da luglio e favorire l’afflusso delle domande, il Governo ha stabilito una proroga della scadenza per fare domanda al 31 ottobre, rispetto alla data del 30 settembre inizialmente fissata. Resta fermo che è possibile fare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ma in questo caso l’assegno decorre dal mese di presentazione dell’istanza.ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI 2021
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 08-06-2021, sono state introdotte, infatti, misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, immediatamente efficaci e di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità.
Nello specifico, il provvedimento introduce, in attesa che diventi operativa la misura dell’assegno unico per i figli, un assegno temporaneo a favore di coloro che non possono accedere agli assegni familiari. In sostanza il Governo ha deciso di concedere una sorta di assegno ponte, per consentire alle famiglie con figli minori a carico, che non possono beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF), di ricevere un sostegno al reddito.
L’Inps, attraverso il messaggio n. 2371 del 22-06-2021, ha fornito tutte le indicazioni sulla misura e su come richiedere il beneficio. Vediamo in dettaglio come funziona, i requisiti e ogni altra cosa che è utile sapere.
COME FUNZIONA
L’assegno temporaneo è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. L’importo del contributo economico è maggiorato per i nuclei familiari con più di 2 figli o nel caso di figli disabili. Si riduce, invece, all’aumentare dell’ISEE. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.
DURATA
Il beneficio è concesso per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Dunque, considerando che l’assegno unico universale per i figli entrerà a regime dal 1° gennaio 2022, costituisce una misura di transizione che coprirà il semestre prima dell’avvio del nuovo aiuto.
A CHI SPETTA
Per accedere all’assegno unico temporaneo per figli a carico occorre possedere i seguenti requisiti:
- ISEE inferiore a 50.000 euro l’anno;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domicilio o residenza in Italia;
- avere i figli a carico che non abbiano compiuto 18 anni di età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
ASSEGNO PER FIGLI MINORI IMPORTI
L’aiuto economico per i genitori con figli minori a carico ha un importo medio pari a 1.056 euro per nucleo familiare e 674 euro per figlio. Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati del 30% per ciascun figlio minore e di 50 euro nel caso di figli disabili. Il beneficio ha un valore massimo di circa 167 euro al mese per le famiglie fino a 2 figli, e di circa 217 euro al mese per quelle da 3 figli in su, che abbiano un ISEE fino a 7.000 euro.
Mettiamo a tua disposizione la tabella con gli importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, determinati in base al valore ISEE e al numero dei figli minori a carico.
CUMULABILITA’ CON ALTRI BENEFICI
La misura è compatibile con i seguenti aiuti:
- reddito di cittadinanza;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
DOMANDA
La domanda è telematica e va presentata all’Inps, dal genitore richiedente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in una delle seguenti modalità:
- direttamente online, attraverso il portare web Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page, effettuando l’accesso con PIN Inps o SPID almeno di livello 2 o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), necessarie per accedere alla prestazione;
- telefonando al Contact Center integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgendosi ai patronati, che offrono gratuitamente assistenza per presentare la domanda.
La procedura online per richiedere l’agevolazione è stata attivata dall’Inps quindi le domande sono aperte fino alla scadenza prevista.
PAGAMENTO
L’assegno temporaneo per figli minori viene pagato direttamente sul conto corrente del richiedente o tramite bonifico domiciliato. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 sono pagate anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto d’ufficio direttamente dall’Inps, insieme al Rdc, per un importo pari all’assegno spettante meno la quota di reddito di cittadinanza spettante per i figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza Rdc.