assegno sociale

L’Assegno sociale 2023, l’ex pensione sociale, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall’INPS alle persone più bisognose. È una misura dedicata ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti per ottenere l’Assegno sociale INPS 2023, qual è l’importo riconosciuto a seconda delle caratteristiche del beneficiario e come fare domanda.

 

ASSEGNO SOCIALE 2023, COS’È

L’Assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Viene elargita dall’Istituto, senza che sia necessario il versamento di alcun contributo, per un importo che varia di anno in anno. Nel 2022 l’Assegno sociale INPS, nella sua misura definitiva, ammonta a 469,03 euro al mese, erogato per 13 mensilità.

L’importo, reso noto con una circolare INPS alla fine di ogni anno – nel 2023 dalla n.135/2022 – viene infatti stabilito annualmente da un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a sua volta, tiene conto degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT (si parla, in questo caso, di “perequazione”, ossia di adeguamento annuale dei trattamenti assistenziali e previdenziali al costo della vita). Più precisamente, viene stabilito il valore “definitivo” per l’anno in corso, in base all’inflazione effettivamente registrata, e l’importo “provvisorio” per l’anno futuro, in base all’inflazione prevista.

Ecco perché, insieme all’importo definitivo del 2022, l’importo provvisorio dell’Assegno sociale per il 2023 – “provvisorio” perché stabilito in base alle previsioni dell’inflazione per il 2023 – è di 503,27 euro. Per il 2022, come definito nel Decreto MEF 10 novembre 2022, infatti, l’indice dei prezzi è aumentato dell’ 1,9% rispetto al 2021, quando l’importo era pari a 460,28 euro. Lo stesso Decreto stabilisce anche che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023. 

Dal punto di vista della disciplina, infine, questa misura è stata introdotta con la Legge 335 del 8 agosto 1995 chiamata anche “riforma Dini” ed ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale. Successivamente è stata modificata a più riprese fino al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che è intervenuto sui requisiti di accesso, come chiarisce la Circolare n° 131 del 12-12-2022. Ma vediamo, più nel dettaglio, a chi spetta e come funziona questo sussidio.

A CHI SPETTA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e chiarito nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, per ottenere l’assegno sociale, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere in uno stato di bisogno economico;
  • essere cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
  • avere compiuto 67 anni di età;


  • essere in possesso dei requisiti reddituali previsti per l’anno solare di riferimento (per il 2023 saranno quelli presunti nel 2023). L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti;
  • essere cittadini della Repubblica di San Marino;
  • essere cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti oppure essere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • essere cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
  • avere residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni (requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, ossia dal 1° gennaio 2009).


Come chiarito nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di 10 anni nel territorio dello Stato italiano, si applica quanto previsto nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Cioè, le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando:

  • sono inferiori a 6 mesi consecutivi;
  • non superano complessivamente 10 mesi in un quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Ne consegue che, il soggiorno continuativo si interrompe nel caso in cui le assenze siano superiori a 6 mesi per un quinquennio dei 10 anni previsti per legge. Per la verifica del requisito di 10 anni il calcolo va fatto dalla prima data di ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. Il requisito è autocertificabile e l’INPS garantirà i controlli.

REQUISITI REDDITUALI

Per avere accesso al beneficio tali cittadini devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Secondo l’aumento del +1.9% dovuto alla perequazione stabilito dal Dm 10 novembre 2022 e riportata nella Circolare INPS n.135 del 22 dicembre 2022:

  • per il 2022 i limiti reddituali sono 6.097,32 euro di reddito personale e 12.194,65 euro di reddito coniugale;
  • per il 2023 i limiti reddituali sono 6.542,51 euro di reddito personale e 13.085,02 euro di reddito coniugale.


Ciò significa che possono accedere all’assegno sociale nel 2023 coloro che non sono sposati e hanno un reddito inferiore a 6.542,51 euro e coloro che sono sposati e hanno un reddito familiare inferiore a 13.085,02 euro.

L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE 2023

L’Assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta a 503,27 al mese per il 2023 e viene erogato per 13 mensilità, in base alla perequazione delle prestazioni economiche assistenziali stabilite dal Dm 10 novembre 2022. Vi sono però delle differenze nell’erogazione:

  • il beneficio spetta in misura intera a tutti i disoccupati non coniugati con reddito personale pari a zero e ai disoccupati coniugati con reddito familiare pari a zero;
  • l’importo viene ridotto in base al reddito del richiedente o del nucleo familiare quando i redditi ci sono ma risultano comunque inferiori al limite reddituale annuo (nel 2023 6.542,51 euro per le persone sole e 13.085,02 euro per i coniugati). In questo caso l’importo dell’assegno si può facilmente calcolare sottraendo dalla soglia limite personale o familiare il reddito percepito dividendo il risultato per 13 mensilità.

Facciamo degli esempi: ipotizziamo che una persona non coniugata abbia un reddito annuo di 3.000 euro all’anno: l’importo dell’assegno sociale sarà pari a 272,46 euro ovvero a 6.542,51 – 3.000 euro/13. Allo stesso modo, supponiamo che una persona coniugata, sommando quindi i redditi del coniuge, abbia un reddito pari a 8.000 euro all’anno: l’importo del suo assegno sociale sarà pari a 389 euro, ovvero 13.085,02 – 8.000 euro / 13 mensilità. 

Infine, si precisa che l’Assegno sociale non è soggetto alle trattenute IRPEF.

COME SI CALCOLA IL REDDITO

Per l’attribuzione dell’assegno sociale INPS 2023, come chiarito anche nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta (ad esempio le indennità per gli invalidi civili o anche gli stessi assegni sociali dell’eventuale coniuge);
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Come chiarito anche nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, ai fini dell’attribuzione non si computano:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della Legge n. 388 del 2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO SOCIALE INPS 2023

L’Assegno sociale INPS 2023 viene erogato su domanda ai beneficiari e secondo i limiti stabiliti dalla Legge. Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio.

La verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente, tant’è che si può perdere il beneficio nel caso, per esempio, la situazione reddituale dell’interessato cambi nel frattempo. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile e non può quindi essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico, infine, non è reversibile ai familiari superstiti.

CASI DI RIDUZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE

Nel caso in cui la persona titolare dell’Assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di Enti pubblici, l’importo dell’assegno viene ridotto:

  • se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%;
  • la riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale;
  • se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.

La legge prevede che l’interessato deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari. Attraverso il modello ACCAS/PS, è necessario accertare lo stato di eventuale ricovero e i requisiti di residenza effettiva in Italia.

CASI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE

Questa misura prevede dei cosiddetti casi di “maggiorazione sociale”, chiariti nel dettaglio anche dalla Circolare n° 131 del 12-12-2022. Ovvero:

  • con l’articolo 70, comma 1 della Legge di Bilancio 2001 è possibile ottenere una maggiorazione, non soggetta a perequazione. Per chi ha un’età inferiore a 75 anni, la norma riconosce un aumento dell’assegno sociale di 12,92 euro per 13 mensilità. Per chi ha un’età pari o superiore a 75 anni, invece, la legge riconosce un aumento dell’assegno sociale di 20,66 euro per 13 mensilità.
  • dal 1° gennaio 2022, con la Legge di Bilancio 2002, inoltre, al compimento dei 70 anni di età, il titolare di assegno sociale può richiedere il cosiddetto “incremento al milione”. L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico. Il riconoscimento dell’incremento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti ed è soggetto a perequazione.

COME FARE DOMANDA PER L’ASSEGNO SOCIALE

La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato in questa pagina accedendo all’area riservata nella sezione “Servizi per il cittadino”:

  • con SPID di secondo livello;
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Nella sezione dedicata sul sito INPS è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Per presentare domanda per l’assegno sociale è necessario trasmettere:

  • l’autocertificazione dei dati personali;
  • la dichiarazione della situazione reddituale;
  • la dichiarazione di responsabilità su eventuali ricoveri presso strutture sanitarie con retta a carico dello Stato.

COMPATIBILITÀ TRA ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE DI CITTADINANZA

Nel Messaggio n° 548 del 03-02-2022, l’INPS specifica che vi è compatibilità tra l’assegno sociale e la pensione di cittadinanza fino ad un massimo di 780 euro mensili. In pratica, chi ha un ISEE non superiore a 9.360 euro annui ed è in possesso degli altri requisiti previsti dal Decreto Legge n.4 del 2019 per ottenere la pensione di cittadinanza può richiedere l’integrazione dell’Assegno con la pensione fino al tetto di 780 euro mensili. Tali limiti di compatibilità potrebbero cambiare per l’anno 2023 e, nel caso, vi aggiorneremo.

ASSEGNO SOCIALE E ISEE

L’Assegno sociale è una delle poche prestazioni assistenziali riconosciute dall’INPS per le quali non è richiesta la presentazione di ISEE o di altri indicatori della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ciò che bisogna indicare nella domanda è la sola situazione reddituale.

Ma attenzione, una volta che l’Assegno viene riconosciuto questo fa reddito ai fini del calcolo dell’ISEE. Le prestazioni di assistenza, come l’Assegno sociale, infatti, rientrano nella dichiarazione ISEE in quanto rilevano ai fini della situazione economica della famiglia. In pratica, l’Assegno sociale rientra nell’ISEE perché determina, nella generalità dei casi, un incremento di ricchezza del nucleo familiare.

Precisiamo infine che non è necessario indicare l’ammontare dell’Assegno sociale e delle altre prestazioni di assistenza nella dichiarazione ISEE in quanto è l’INPS stesso a riportare le prestazioni automaticamente nella DSU, riprendendole dalle proprie banche dati.

CASI DI REVOCA

L’Assegno sociale INPS viene sottoposto a controlli costanti in quanto è una misura provvisoria. Viene infatti sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. Invece, il diritto all’erogazione dell’Assegno sociale può venir meno nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge. Possono infatti verificarsi variazioni della situazione reddituale che devono essere comunicate ogni anno all’INPS tramite l’invio del modello RED accessibile da questa sezione

Nel caso in cui il beneficiario dell’assegno ometta di comunicare i dati aggiornati, l’assegno viene prima sospeso e poi interrotto definitivamente dopo 60 giorni. L’Assegno sociale incassato senza diritto per mancanza dei requisiti richiesti dovrà essere restituito, salvo il caso di buona fede del beneficiario, come illustrato dal Messaggio n° 2756 del 28-07-2021.


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