Assegno unico figli 2022Da gennaio è partito l’assegno unico figli 2022, ovvero un sussidio economico erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età. L’assegno unico e universale figli ha un valore che varia da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e all’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.

 

Per aiutarvi nel comprendere la normativa abbiamo realizzato questa guida dettagliata, semplice e chiara, sull’assegno unico 2022, per cui si può fare domanda già dall'1 gennaio 2022. L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.

L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico. E’ definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

A CHI SPETTA

L’assegno unico figli spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. In particolare spetta alle famiglie:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
    2) svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4) svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età;



ALTRI REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA

Chi vuole chiedere l’assegno unico figli deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTO ASSEGNO UNICO FIGLI

L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Inoltre sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Vediamo tutti i dettagli.

Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese.
Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.

MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ DI 2 FIGLI

Per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione da 85 euro a 15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro.

MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI

Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a: 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

ALTRI CASI DI MAGGIORAZIONE

Prevista anche una maggiorazione anche per le madri con meno di 21 anni pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minorenne pari a 30 euro mensili. Questa quota spetta in misura piena con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori la somma si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Dal 2022, infine, sarà riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

MAGGIORAZIONE PER I PRIMI TRE ANNI, FINO AL 2025

Per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per i primi tre anni di applicazione dell’assegno unico, sarà istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE DEI PRIMI 3 ANNI

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno. Cosa significa componente familiare e componente fiscale?


Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o
comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al decreto.


Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la
somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C
allegata al decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i figli
determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al decreto.


Ai fini del riconoscimento degli importi indicati nelle tabelle A,B,C,D, vanno considerati:

  • i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
  • l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, per le Tabelle A e B e il
    reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini del calcolo dell’ISEE per le Tabelle C e D.


La maggiorazione mensile dell’assegno universale spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI

Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

ESEMPI DI IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO 2022

In base alle tabelle del testo del Ddl sull’assegno unico, gli importi cambiano. Ad esempio, una famiglia con un ISEE fino a 15.000 euro riceverà:

  • 175 euro al mese con un figlio;
  • 350 euro al mese con 2 figli;
  • 610 euro al mese con 3 figli;
  • 970 euro al mese con 4 figli;
  • 1.090 euro al mese ma solo se entrambi i genitori lavorano. Viene garantita dunque la cifra di 30 euro per 4 figli, ovvero 120 euro in più. A questa cifra vanno aggiunti i 20 euro al mese a figlio in caso di mamma under 21.


Invece, per esempio, gli importi cambiano per una famiglia con ISEE superiore a 40.000 euro che riceverà:

  • 50 euro al mese con un figlio;
  • 100 euro al mese con 2 figli;
  • 165 euro al mese con 3 figli;
  • 330 euro al mese con 4 figli.

Anche in questo caso occorre sommare i 20 euro a figlio se la mamma ha meno di 21 anni mentre non c’è la maggiorazione per i genitori lavoratori.

COME PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

TUTORIAL INPS PRESENTAZIONE DOMANDA

L’inps ha realizzato un video tutorial che mostra come presentare la domanda passo per passo:

 

QUANDO PRESENTARE DOMANDA E SCADENZA

La domanda per l’assegno unico 2022 figli può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Non è indispensabile presentare subito la domanda a gennaio, è possibile farlo anche nei mesi successivi. Bisogna però tenere presente che solo chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà gli arretrati da marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione, come precisato nell’art. 3 del Messaggio INPS n° 4748 del 31-12-2021.

La domanda di assegno unico e universale per i figli deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

QUANDO VIENE PAGATO L’ASSEGNO UNICO

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento dell’assegno unico viene effettuato il mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ferma restando la decorrenza, l’INPS assicura di provvedere al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura telematica all’INPS o presso patronati entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, e il pagamento dell’assegno avverrà a partire dal settimo mese di gravidanza.

ISEE NON OBBLIGATORIO PER PRESENTARE LA DOMANDA

L’importo dell’assegno unico è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • con ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di assegno unico universale può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

COME VIENE EROGATO L’IMPORTO

Il nuovo assegno unico per i figli viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono:
    – conto corrente bancario;
    – conto corrente postale;
    – carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
    – libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza. Per questi fruitori, vi spieghiamo i dettagli nel paragrafo seguente.


L’assegno inoltre, viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente, la scelta viene fatta in fase di presentazione della domanda. Per decidere le modalità di erogazione basterà spuntare l’apposita casella sulla domanda come spiegato nel dettaglio nell’articolo 7 del Messaggio INPS n° 4748 del 31-12-2021. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli definiti di seguito. Per la determinazione del Reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.

COSA SOSTITUISCE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Con l’arrivo dell’assegno unico 2022 ai figli vengono abrogate una serie di altre misure di sostegno alla natalità. Dal 1° gennaio 2022 vengono abrogati:

  • bonus mamma domani (premio alla nascita);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).


Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022 vengono abrogati:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari (ANF), limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


Precisazioni:
– La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
– Chi maturerà il diritto al bonus bebè entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022, maggiori dettagli in questa pagina.
– Fino alla fine di febbraio 2022, chi ne ha diritto, continua a ricevere assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni. Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni familiari e non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.
– La domanda di assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno Temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno Unico in automatico.

L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’ASSEGNO UNICO 2022

Il Governo ha istituito anche l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale. Il provvedimento, infatti, istituisce alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche della famiglia l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico con funzioni di supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno stesso.

L’Osservatorio sarà presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia e delle associazioni familiari, nonché da un membro designato dal presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e della Conferenza unificata. Dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano dunque, compensi, gettoni di presenza o, rimborsi di spese.

L’Osservatorio ha specifici compiti, ovvero:

  • promuove iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini;
  • coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;
  • predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato d’implementazione dell’assegno.

Inoltre, l’INPS dovrà provvedere alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. Poi, dovrà trasmettere all’Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi gestionali. Nella specifica relazione semestrale, inoltre l’Osservatorio dovrà indicare le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell’intervento.

NOVITÀ

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