bonus lavoro giovaniCon il Bonus Lavoro giovani le aziende possono ottenere agevolazioni per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio ha introdotto delle novità per gli incentivi fruibili a partire dal 2021. La misura è gestita dall’Inps, che ha fornito le prime indicazioni operative.

 

COS’E’ IL BONUS LAVORO GIOVANI?

E’ una misura introdotta in Italia per favorire l’inserimento lavorativo che prevede un esonero contributivo per assumere giovani fino a 35 anni di età. Dunque si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono, mediante una diminuzione del costo del lavoro. Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenziali che, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti.

Il Bonus è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevedeva, nello specifico, uno sgravio fiscale, a valere sui contributi Inps, per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti. Con il c.d. Decreto Dignità (Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96), il vecchio pacchetto di incentivi per l’occupazione giovanile è stato sostituito dal nuovo Bonus Lavoro Giovani.

Il provvedimento legislativo in sostanza ha prorogato gli incentivi precedenti, introducendo delle modifiche, tra cui l’innalzamento del limite di età dei giovani assunti, previsto per accedere all’esonero. L’ente incaricato della gestione degli incentivi per il lavoro giovanile è l’Inps.

COSA CAMBIA ?

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) la decontribuzione diventa totale, cioè passa dal 50% previsto in precedenza al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, che quindi non pagano i contributi. L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino ad un importo limite di 6.000 Euro l’anno, ripartito su base mensile.

Il periodo di esonero contributivo è esteso a 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. L’Inps, attraverso la circolare n. 56 del 12-04-2021, ha fornito le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva, che ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile. Vediamo in dettaglio a chi spetta il Bonus lavoro giovani, come funziona, l’importo e cosa sapere.

A CHI E’ RIVOLTO?

Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che:
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni.


MOTIVI DI ESCLUSIONE

Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non deve effettuare nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.


QUALI AZIENDE POSSONO ACCEDERE AL BONUS?

Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus lavoro 2021-2022 per giovani fino a 35 anni di età tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie di soggetti:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

AZIENDE CHE NON POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

QUALI RAPPORTI DI LAVORO POSSONO ESSERE INCENTIVATI?

Le agevolazioni possono essere concesse per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Bonus Lavoro giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Sono compresi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e a scopo di somministrazione.

QUALI RAPPORTI DI LAVORO NON SONO INCENTIVABILI?

Restano esclusi dal beneficio:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • le prestazioni di lavoro occasionale;
  • le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato;
  • le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI?

L’Incentivo Occupazione Giovani 2021-2022 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i seguenti importi:

  • 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per 36 mesi e fino ad un massimo di 6 mila Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL.


Dunque la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è di 500 euro al mese (6.000 euro/12 mesi). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese viene riproporzionata prendendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero. Il massimale dell’incentivo è ridotto in maniera proporzionale nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Vi ricordiamo che la durata dello sgravio contributivo è innalzata a 48 mesi per le assunzioni effettuate in alcune aree del Mezzogiorno italiano, precisamente in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL BONUS E’ CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

Il bonus lavoro per under 36 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Oppure con il bonus per l’assunzione di beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012. La cumulabilità è prevista anche con il l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) dell’ANPAL.

Il bonus occupazione giovani non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Tra questi l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi, di cui all’articolo 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.


Vietata qualsiasi forma di riproduzione - P.iva 0I564760880