
NOVITA’ MAGGIO 2020
L’Inps, attraverso la Circolare n. 57 del 28/04/2020, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura, che intende favorire la creazione di opportunità di lavoro per i giovani. L’esonero contributivo per assumere giovani fino a 35 anni di età è valido per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate nel 2019 e nel 2020. A partire dal 2021 il limite di età per accedere al beneficio sarà abbassato a 30 anni.COS’E’ IL BONUS LAVORO?
E’ una misura introdotta in Italia per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. Si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono ragazzi che rientrano in determinati limiti anagrafici, mediante una diminuzione del costo del lavoro.Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenziali che, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti. Il Bonus è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevedeva, nello specifico, uno sgravio fiscale, a valere sui contributi Inps, per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.
A partire dallo scorso anno, poi, in ottemperanza di quanto previsto dal c.d. Decreto Dignità (Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, entrata in vigore il 12 agosto), il vecchio pacchetto di incentivi per l’occupazione giovanile è stato sostituito dal nuovo Bonus Lavoro Giovani.
Il provvedimento legislativo, che prevede apposite misure per favorire l’occupazione giovanile stabile, indicate nell’articolo 1 bis, in sostanza ha prorogato gli incentivi precedenti, introducendo delle modifiche. Tra queste la conferma dell’innalzamento del limite di età dei giovani assunti, previsto per accedere all’esonero, fino a 34 anni di età.
COSA CAMBIA NEL 2020?
Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020) resta invariata la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di tre anni (36 mesi), nel caso della stipula di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero può essere concesso fino ad un importo limite di 3.000 Euro l’anno, ripartito su base mensile. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori domestici.Una importante novità introdotta rispetto alla misura precedente è che la decontribuzione prevista dal beneficio per l’assunzione incentivata degli under 35 è riconosciuta anche nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato. L’ente incaricato della gestione degli incentivi per il lavoro giovanile è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
A CHI E’ RIVOLTO?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che:- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
- non hanno compiuto 35 anni di età;
- non hanno già fruito di agevolazioni fiscali per l’assunzione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti l’assunzione. Inoltre, nel caso di licenziamento di un lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente assunto nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore per il quale è stata effettuata l’assunzione esonerata, entro 6 mesi successivi all’inserimento, il beneficio viene revocato e si procede al recupero dell’esonero già fruito.
QUALI AZIENDE POSSONO ACCEDERE AL BONUS?
Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus lavoro 2020 per giovani fino a 35 anni di età tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie di soggetti:
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Sono esclusi:
- amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- Università;
- Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
- Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
QUALI RAPPORTI DI LAVORO POSSONO ESSERE INCENTIVATI?
Le agevolazioni possono essere concesse per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Bonus Lavoro giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI?
L’Incentivo Occupazione Giovani 2020 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i seguenti importi:
- 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3mila Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL.
Vi ricordiamo che lo sgravio contributivo è innalzato al 100% per le assunzioni effettuate in alcune aree del Mezzogiorno italiano, precisamente in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
IL BONUS E’ CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?
Il bonus lavoro per under 35 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e il bonus per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.
Inoltre, per le assunzioni effettuate nel 2019, si può cumulare con il bonus ‘Occupazione Sviluppo Sud’, e per quelle effettuate tra il 2018 e il 2019, con l’incentivo ‘Occupazione NEET’. La cumulabilità è prevista anche con il l”IncentivO Lavoro (IO Lavoro)’ dell’ANPAL.
Il bonus occupazione 2020 non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, quali l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con il Bonus Lavoro giovani le aziende possono ottenere agevolazioni per assunzioni di giovani under 35 che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. Si tratta di incentivi per promuovere l’occupazione giovanile, mediante l’erogazione di aiuti per le società che assumono. La gestione del bonus occupazione 2020 è affidata all’Inps, che ha fornito le istruzioni operative e contabili.
Ecco come funziona il Bonus Lavoro 2020, a chi è rivolto, i requisiti per le assunzioni, i vantaggi contributivi e tutte le novità.