Come presentare domanda invalidità civile inpsL’invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano ed è un requisito per accedere a determinate prestazioni economiche e socio sanitarie da parte dello Stato, nonché al servizio di collocamento mirato. La domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica che attesta la natura delle infermità invalidanti, è telematica e va presentata all’Inps.

 

In questa guida pratica vi diamo tutte le indicazioni utili e le informazioni indispensabili su come si presenta la domanda di invalidità civile.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE

Chi può presentare la domanda di invalidità civile? Possono fare domanda per il riconoscimento dell’invalidità:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia,
  • cittadini comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza,
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno (come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo).

Come si ottiene il riconoscimento? Quali sono gli step da seguire? L’Inps ha reso la procedura totalmente informatizzata, in virtù della circolare 28 dicembre 2009 n. 131. L’iter, tuttavia, è piuttosto articolato e prevede diversi passaggi che ora vi spieghiamo.

PRIMO PASSO, DAL MEDICO CURANTE

Il cittadino deve innanzitutto recarsi dal proprio medico curante (cosiddetto medico certificatore), assicurandosi che sia abilitato alla compilazione on line del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con il quale il medico attesta la natura dell’infermità. Il medico abilitato alla certificazione è in possesso di un Pin, rilasciato dall’Inps, con il quale accede ad una piattaforma informatica per compilare il certificato ed inviarlo all’Inps per via telematica.


Sul sito internet dell’Inps nella sezione web ‘Medici e Asl’ è possibile consultare l’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del Pin. Dopo la compilazione on line il medico stampa il certificato (o meglio, la ricevuta di trasmissione del certificato) e lo consegna all’utente. Questo certificato, che deve essere conservato ed esibito al momento della visita della commissione ASL, ha un numero identificativo che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.

Dal momento del rilascio, la validità del certificato medico introduttivo è di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. Superato tale arco temporale, il numero identificativo impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande e occorrerà presentare di nuovo la richiesta al medico curante.

SECONDO PASSO, PRESENTAZIONE DOMANDA ALL’INPS

Il passaggio successivo è la presentazione della domanda di invalidità civile all’Inps. Anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente per via telematica, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:

  1. può presentare la richiesta in autonomia, attraverso il portale web Inps, previa autenticazione per accedere ai servizi online dell’Istituto. Dato che l’Inps ha dismesso definitivamente il codice Pin dal 1° ottobre, si può accedere solo utilizzando una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. può farsi affiancare nella presentazione della domanda on line da enti come associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni associative.


Il modello della domanda on line va compilato con i dati anagrafici e bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico. Quando il modulo on line è completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita. Si può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema.

ENTRO QUANDO FISSARE LA PRIMA VISITA PER L’INVALIDITÀ?

La prima visita deve essere fissata entro:

  • 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica, ai sensi dell’art. 6 della legge 80/06, o per le patologia comprese nel decreto 2 agosto 2007.


La data definitiva viene comunicata anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO

Durante la fase di compilazione della domanda di invalidità civile va indicata anche la modalità di pagamento, che è stata semplificata. Come reso noto dall’Inps, attraverso il MESSAGGIO n. 3843 (Pdf 53Kb) del 22-10-2020, non è più obbligatorio inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento nelle schermate del modulo online per presentare domanda di invalidità civile relative all’inserimento dei dati utili per l’erogazione dell’agevolazione (Quadro F).

Infatti, per chi già riceve una prestazione economica di tipo pensionistico da parte dell’Inps, la procedura telematica propone in automatico le stesse modalità di pagamento già registrate.

Cosa significa? Che chi riceve già un altro tipo di pensione dall’Inps può scegliere, ad esempio, di farsi accreditare l’assegno di invalidità sullo stesso conto corrente bancario. In ogni caso, è comunque possibile modificare la modalità di pagamento o sceglierne una diversa. In questo caso, bisogna tenere presente che, per importi superiori a 1.000 euro, il beneficio economico può essere pagato solo mediante accredito su conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio e carte di pagamento.

TERZO PASSO, LA VISITA MEDICA

Il giorno della visita l’utente si deve presentare ad una commissione medica dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’Inps). Se il malato non può recarsi presso la sede e tale stato viene certificato dal medico, la visita può essere effettuata a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona (es. casa di riposo). La commissione redige al termine della visita un verbale elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve approvarlo all’unanimità.

Se il parere della commissione non è unanime l’Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

VERBALE

Una volta inviato all’Inps il verbale e validato, l’interessato deve conservare il certificato, per presentarlo, ad esempio, in fase di iscrizione al servizio di collocamento mirato del Centro per l’Impiego, per accedere alle procedure dedicate ai disabili relative alle offerte di lavoro. In caso di esito negativo, la persona può fare ricorso all’Inps entro 180 giorni dalla notifica del verbale.

VERBALE SENZA CONVOCAZIONE A VISITA

L’Inps, attraverso il MESSAGGIO n. 3315 (Pdf 85Kb) del 01-10-2021, ha reso nota l’attivazione di un nuovo servizio che consente di presentare alla commissione la documentazione probante lo stato di invalidità senza doversi recare fisicamente alla visita. Si tratta della funzione ‘Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile’, fruibile sempre dal portale web dell’Istituto, effettuando l’autenticazione con le credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).

Consente di inviare online alle commissioni Inps i documenti sanitari utili all’accertamento medico-legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione.


In questo modo la commissione può redigere il verbale basandosi solo sugli atti, se adeguati a consentire una valutazione obiettiva, senza incontrare fisicamente il cittadino per la visita. La documentazione trasmessa online è resa disponibile alla commissione medica, che può pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti.

Lo stesso viene poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Tuttavia, se la documentazione trasmessa dal cittadino è ritenuta insufficiente, l’interessato viene convocato a visita diretta.

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