
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso, infatti, salvo eccezioni, l’obbligo di comunicazione delle variazioni del nucleo familiare, dell’attività lavorativa e patrimoniali, necessario per non perdere il beneficio del Reddito e della Pensione di cittadinanza.
L’articolo 34 del c.d. decreto cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) stabilisce la sospensione del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Si tratta di una iniziativa che fa parte delle misure adottate dal Governo italiano per contrastare l’emergenza creata dalla diffusione del contagio da Coronavirus, in cui rientrano anche parte degli obblighi di carattere comunicativo, da assolvere entro tempi prestabiliti, per i soggetti beneficiari di RdC/PdC.
Pertanto le variazioni anagrafìche, reddituali e patrimoniali che influiscono sull’importo del Reddito/Pensione di cittadinanza non vanno comunicate fino al 1° giugno. A comunicarlo è l’Inps, attraverso il messaggio n. 1608 del 14-04-2020.
Obblighi sospesi
Ecco in dettaglio gli obblighi di comunicazione interessati dalla sospensione per Coronavirus:- variazione del nucleo familiare, che comporta la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio, e la presentazione di una nuova domanda (eccetto che nel caso di nascite e decessi). In merito si precisa che
– se il nucleo familiare varia nel periodo di sospensione, ovvero ra il 23 febbraio e il 1° giugno, il termine utile per la comunicazione obbligatoria decorre dal termine della sospensione;
– se la variazione è intervenuta prima del 23 febbraio, il termine utile per la comunicazione è sospeso e riprende a decorrere dal 1° giugno; - comunicazioni mediante il modello ‘Rdc/Pdc-Com Esteso’ (modulo ‘SR181′) relative all’ingresso nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, o alla cessazione dello stato detentivo o del ricovero, e alle dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa, da trasmettere all’Inps entro 30 giorni, se non diversamente specificato, a pena di decadenza del beneficio. In merito si precisa che
– se tale variazione del nucleo interviene tra il 23 febbraio e il 1° giugno, il termine decadenziale inizia a decorrere al termine della sospensione;
– se l’evento si è verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine per evitare la decadenza è sospeso e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione; - variazione dell’attività lavorativa di uno o più componenti il nucleo familiare, da comunicare all’Inps mediante il modello ‘Rdc/Pdc-Com Esteso’ (modulo ‘SR181’), pena la decadenza dal beneficio. In merito si precisa che
– per le attività di lavoro subordinato, se la variazione è intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine per la comunicazione riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione;
– per le attività di lavoro autonomo avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, che scade 15 giorni dopo la conclusione del predetto trimestre solare, decorre dal termine del periodo di sospensione; - variazioni patrimoniali, da comunicare entro 15 giorni con il modello ‘Rdc/Pdc-Com Esteso’ (modulo ‘SR181’). In merito si precisa che
– per il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 anche il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni derivate da donazioni o vincite;
– per le variazioni intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprende a decorrere alla fine della sospensione.
Altre novita’ reddito di cittadinanza 2020
Quali sono le novità sul Reddito di cittadinanza 2020? A partire da quest’anno i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità per il Comune di residenza.E’ quanto previsto da un nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dà attuazione ad uno degli articoli del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 relativo alle misure urgenti per contrastare la povertà e rilanciare l’occupazione adottate dal Governo italiano, tra cui il Reddito di cittadinanza (RdC), convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
In base al provvedimento la partecipazione ai progetti utili alla collettività resta facoltativa per coloro che sono esonerati o non sono soggetti agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, ovvero lo strumento di politica economica attraverso il quale le persone che si trovano in condizioni di particolare disagio economico e sociale possono ottenere un sostegno economico, formazione professionale e un posto di lavoro.
Di seguito ti spieghiamo tutti i dettagli sul nuovo obbligo di svolgere i lavori di pubblica utilità introdotti nel 2020, quali sono i requisiti per accedere al Reddito di cittadinanza 2020, quanto dura e qual è l’importo in denaro erogato con esempi, come fare domanda, le possibili sanzioni e ogni altra novità normativa introdotta.
Cos’è il reddito di cittadinanza?
E’ una misura proposta dal Movimento 5 Stelle e prevista dal comma 255 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019), per contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro e del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.
Come? Attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale di soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. In sostanza chi beneficia del Reddito di cittadinanza ottiene un importo in denaro mensilmente e una serie di aiuti volti all’inserimento lavorativo. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (PdC).
Dotazione finanziaria
La Legge di Bilancio 2019 ha istituito il ‘Fondo per il Reddito di cittadinanza’ per l’attuazione di questa misura, con una dotazione economica pari a 8.055 milioni di euro per il 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a partire dal 2021. Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha fissato, quali limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico del RdC e della PdC, 7.131 milioni di euro nel 2020, 7.355 milioni di euro nel 2021 e 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Legge di conversione e novita’ introdotte
Il RdC e la PdC sono stati introdotti dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sulla GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019 ed entrato in vigore il 29 gennaio, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata sulla GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019 ed entrata in vigore il 30 marzo.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, che è l’ente incaricato di gestire la misura, attraverso la Circolare n. 100 del 5 luglio 2019 ha fornito tutti i chiarimenti in merito alle modifiche introdotte, integrando le indicazioni fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, relativa alla disciplina del Reddito/Pensione di cittadinanza, che restano valide per le parti non modificate dal provvedimento legislativo.
Cosa e’ cambiato con la legge di conversione?
Le principali modifiche al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza previste sono le seguenti:
- i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero condannati in via definitiva, per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nei 10 anni precedenti alla richiesta di RdC sono esclusi dal beneficio;
- i membri di un nucleo familiare richiedente RdC, sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati, vengono neutralizzati ai fini della individuazione della scala di equivalenza (vedi paragrafo ‘Come si calcola il Reddito di Cittadinanza?’);
- il calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con minorenni avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori;
- per il patrimonio immobiliare va considerato quello esistente sia in Italia che all’estero;
- per il patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- la Pensione di cittadinanza potrà essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, previa adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione;
- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che richiedono il RdC devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare, da presentare in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana;
- è abolita l’esclusione dalla misura del RdC dei nuclei familiari tra i cui componenti ci siano soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nel limite di 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, eccetto che nel caso di dimissioni per giusta causa. Resta escluso solo il componente che ha presentato le dimissioni volontarie, e per il nucleo familiare viene ridotto di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
A chi spetta il reddito di cittadinanza 2020?
Puoi richiedere il Reddito di Cittadinanza 2020 (o la Pensione di cittadinanza) se possiedi i seguenti requisiti generali:
- sei un cittadino italiano, europeo o soggiornante di lungo periodo;
- risiedi in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- hai compiuto 18 anni;
- sei disoccupato o inoccupato;
- hai un ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno;
- possiedi un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;
- il tuo patrimonio finanziario (mobiliare) non supera 6.000 euro. Questo limite viene accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementabile di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Nel caso di famiglie con persone disabili i valori massimi previsti vengono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Per i pensionati che vivono al di sotto della soglia di povertà e che intendono beneficiare della Pensione di cittadinanza, invece, il limite di 6.000 euro per il patrimonio finanziario è esteso ad 8.000 euro per le coppie;
- il tuo reddito familiare è inferiore ad una soglia di 6.000 euro l’anno, incrementata a 7.560 euro per la PdC e a 9.360 euro per i nuclei familiari che risiedano in abitazione in locazione, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista del decreto legge, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni altro membro di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1;
- tu e gli altri membri del tuo nucleo familiare (se non vivi da solo) non siete intestatari e non avete piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi precedenti la richiesta del RdC, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima nei 2 anni antecedenti alla stessa, esclusi i mezzi per i quali è prevista un’agevolazione fiscale a favore delle persone disabili;
- tu e gli altri membri componente del tuo nucleo familiare non siete intestatari e non avete piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- non sei sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non hai subito condanne definitive, nei dieci anni precedenti la richiesta di RdC, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.
Non puoi richiedere il Reddito di cittadinanza (ma il tuo nucleo familiare può richiederlo) se sei disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nel limite di 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, eccetto che nel caso di dimissioni per giusta causa. Si stima che potranno accedere al Reddito di cittadinanza circa 5 milioni di persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta. Il 47% dei beneficiari sarà al Centro – Nord e il 53% al Sud e Isole.
Quanto dura e qual è l’importo?
Il Reddito di cittadinanza viene concesso per un periodo di 18 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della richiesta. L’importo mensile è pari ad un dodicesimo del valore annuale. Il RdC è rinnovabile, previa sospensione di 1 mese. Nel caso di Pensione di cittadinanza il periodo di sospensione non viene applicato.
Il beneficio è compreso tra 480 e 9.360 euro l’anno, ed è composto da una integrazione al reddito e da un sostegno economico per contribuire alle spese di affitto, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro nel caso di Pensione di cittadinanza), o di mutuo, fino al limite di 1.800 euro l’anno. Viene riconosciuto dall’Inps ed è erogato tramite un’apposita carta prepagata, la Carta RdC.
Coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza possono beneficiare anche delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. La misura, inoltre, è cumulabile con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito.
Ci sono speciali regole per accedere al rdc 2020?
Si. La misura del RdC ha lo scopo di garantire l’inserimento o il reinserimento lavorativo e sociale del beneficiario. Dunque, se rientri tra i beneficiari, devi attivarti partecipando ad un percorso personalizzato, che può comprendere attività formative o per la riqualificazione professionale, opportunità professionali e la partecipazione ad attività al servizio della comunità.
- minorenni;
- beneficiari del RdC pensionati;
- beneficiari della Pensione di cittadinanza;
- persone con oltre 65 anni di età;
- disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% o invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, se non è previsto il collocamento mirato;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione;
- soggetti con carichi di cura (c.d. ‘caregiver’) che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.
Inoltre, per poter fruire del RdC, devi:
- sottoscrivere il Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego o un’Agenzia per il Lavoro, se hai un’adeguata formazione e sei in grado di lavorare;
- sottoscrivere il Patto per la Formazione con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o Aziende, se hai bisogno di formarti;
- sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale, che coinvolge sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego, se non sei in condizione di lavorare.
Se sei affetto da una disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro o assisti figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti, sei esonerato dalla sottoscrizione del Patto per il Lavoro e del Patto di Inclusione. Se hai sottoscritto il Patto per il Lavoro, il Centro per l’Impiego ti proporrà fino a 3 offerte di lavoro, in base a determinati requisiti di distanza e alla durata del periodo di disoccupazione. Se rifiuti la terza opportunità di impiego proposta, perdi il RdC.
Le offerte di lavoro proposte dal CpI devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
- entro i primi 12 mesi del RdC, la prima offerta lavorativa può arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata, la seconda offerta può arrivare nel raggio di 250 km e, se anche questa viene rifiutata, la terza può arrivare da tutta Italia;
- dopo il primo anno di RdC, la prima e la seconda offerta di lavoro possono arrivare nel raggio di 250 km, mentre la terza può arrivare da tutto il territorio nazionale;
- trascorsi 18 mesi, tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.
Fanno eccezione le famiglie con persone disabili, per le quali le offerte di lavoro non possono mai superare i 250 km.
Obbligo lavori pubblica utilita’
L’art. 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 stabilisce che chi beneficia del RdC debba offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, definiti PUC, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza. I lavori di pubblica utilità sono ad esempio: manutenzione del verde, assistenza alle persone anziane o portatori di handicap, tutela di aree pubbliche, assistenza all’organizzazione di iniziative culturali o formative.
Tali attività possono richiedere un impegno da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore settimanali. Il medesimo articolo rinvia l’attuazione di queste disposizioni ad un apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, attraverso il decreto 22 ottobre 2019, pubblicato sulla GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020, ha fornito definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
Cosa prevede il decreto?
Ecco le principali indicazioni contenute nel provvedimento emanato dal Ministero del Lavoro:
- se percepisci il Reddito di Cittadinanza e hai sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale devi renderti disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità e a partecipare ai PUC nel Comune in cui risiedi;
- non sei obbligato a partecipare ai progetti utili alla collettività se rientri tra i soggetti che non sono tenuti agli obblighi connessi al RdC o esonerati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019. In questi casi, infatti, la disponibilità è facoltativa;
- non possono essere oggetto dei PUC attività in sostituzione di personale dipendente dell’ente pubblico proponente o di enti gestori coinvolti nel progetto, o connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già date in appalto ovvero attività sostitutive di attività analoghe affidate esternamente dal Comune o dall’ente;
- i percettori del RdC non possono, inoltre, ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente, nè essere utilizzati per sopperire temporaneamente ad esigenze di organico;
- la mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Reddito di Cittadinanza.
Esempi di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza
Ecco alcuni esempi del Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza che puoi percepire, in base alla composizione del tuo nucleo familiare e alla tua situazione economica:
- se sei una persona che vive da sola, hai diritto ad un RdC fino a 780 euro al mese, di cui fino a 500 euro come integrazione al reddito e 280 euro di contributo per l’affitto, oppure 150 euro di contributo per il mutuo;
- se fai parte di una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni, il tuo nucleo familiare può percepire fino a 1.180 euro al mese di RdC, di cui fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito e 280 euro di contributo per l’affitto, oppure 150 euro di contributo per il mutuo;
- se fai parte di una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 1 figlio minorenne, il tuo nucleo familiare può percepire un Reddito di cittadinanza fino a 1.280 euro mensili, composto da una integrazione reddituale fino a 1.000 euro più 280 euro al mese di contributo per l’affitto, oppure 150 euro di contributo per il mutuo;
- se fai parte di una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni, il tuo nucleo familiare ha diritto ad un Reddito di cittadinanza fino a 1.330 euro al mese, con una integrazione al reddito fino a 1.050 euro e un contributo per l’affitto o per il mutuo pari a, rispettivamente, 280 euro o 150 euro;
- se sei un pensionato che vive da solo e non ha una casa di proprietà, puoi accedere ad una PdC di 780 euro al mese, comprensiva di un contributo di 150 euro per l’affitto;
- se sei un pensionato, vivi da solo, ha i una casa di proprietà e ricevi solo una pensione di invalidità, al posto di quest’ultima puoi ricevere una Pensione di cittadinanza di 630 euro mensili;
- se fai parte di una coppia di pensionati, che vive in un appartamento in affitto, avete diritto ad una integrazione alla pensione che possa garantirvi di raggiungere un importo di 1.032 euro al mese.
Come si calcola il reddito di cittadinanza?
Per calcolare il Reddito di cittadinanza a cui hai diritto devi verificare, prima di tutto, il tuo reddito familiare, che non deve superare il limite di 6.000 euro l’anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente al tuo nucleo familiare, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare più 0,4 per ogni altro membro maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
Per esempio, se sei una persona sola, il tuo reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro (limite reddito familiare x parametro scala equivalenza 1, in quanto tale parametro è 1 per il primo membro del nucleo familiare e rimane tale se quest’ultimo è composto da una sola persona), mentre se hai due figli, di cui uno minorenne e uno maggiorenne, non deve superare 9.600 euro (limite reddito familiare x parametro scala equivalenza 1,6, risultate dalla somma di 1 per il primo membro + 0,4 per il figlio maggiorenne + 0,2 per il figlio minorenne).
Sottraendo il tuo reddito familiare da quello massimo previsto in base alla composizione del tuo nucleo familiare, puoi conoscere l’integrazione reddituale che ti spetta con il RdC. Questa, infatti, ha lo scopo di permetterti di raggiungere la soglia massima di reddito familiare prevista per il tuo nucleo familiare.
Ad esempio, se vivi solo e il tuo reddito familiare ammonta a 2.600 euro, hai diritto ad una integrazione reddituale di 3.400 euro l’anno, ossia 283 euro circa al mese [(6.000 – 3.400) / 12], mentre se hai un reddito familiare di 2.600 euro e il tuo nucleo comprende un figlio maggiorenne ed un figlio minorenne, puoi percepire 7.000 euro annui, ossia circa 583 euro al mese [(9.600 – 2.600) / 12].
A questo importo devi poi aggiungere il contributo previsto per l’eventuale canone di locazione mensile (se risiedi in una casa in affitto), fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o per l’eventuale rata del mutuo (se risiedi in una abitazione di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione è stato contratto un mutuo), fino ad un massimo di 1.800 euro annui. Dividendo la cifra così ottenuta per 12 mensilità puoi conoscere l’importo esatto mensile del tuo RdC. Vi ricordiamo che l’importo totale annuale non può superare 9.360 euro.
Dunque, tornando agli esempi precedenti, se vivi solo, il tuo reddito familiare è di 2.600 euro e paghi l’affitto, hai diritto ad un Reddito di cittadinanza pari a 6.760 euro l’anno [(6.000 – 2.600) + 3.360], ossia circa 563 euro al mese, mentre se paghi il mutuo il tuo RdC sarà di 5.200 euro annui [(6.000-2.600) + 1.800], ossia circa 433 euro al mese.
Come si determina il reddito familiare?
Ai fini del RdC, il reddito familiare è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
- reddito complessivo ai fini IRPEF;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- altre componenti reddituali esenti da imposta;
- redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- proventi derivanti da attività agricole per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche, se non sono già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- reddito figurativo delle attività finanziarie;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro.
Sono previsti incentivi per le aziende e per le nuove imprese?
Le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato chi beneficia del Reddito di cittadinanza, possono usufruire di un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario, fino ad un massimo di 780 euro al mese e per un minimo di 5 mensilità. L’agevolazione viene concessa sotto forma di esoneri contributivi e, nel caso di rinnovo del RdC, l’esonero è concesso per un periodo fisso di 5 mesi.
I beneficiari del RdC che intendono avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione, è riconosciuto un beneficio addizionale, di importo pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza. Lo stesso viene erogato in un’unica soluzione e non può superare il limite di 780 euro mensili, che moltiplicato per 6 mensilità equivale ad un massimo di 4.680 euro.
Se, ad esempio, sei un single che vive in affitto e percepisci 780 euro al mese di RdC, di cui hai già ricevuto 2 mensilità, e un’azienda ti assume, ha diritto ad uno sgravio contributivo pari a 12.480 euro, corrispondente a 16 mensilità (18 – 2) per 780 euro al mese. Se, invece, vuoi avviare una tua attività lavorativa autonoma e, ad esempio, hai percepito il RdC già per 10 mesi, hai diritto ad un contributo pari a 4.680 euro, ovvero 6 mensilità per 780 euro mensili.
Sito web reddito di cittadinanza
Per agevolare i cittadini che desiderano richiedere il Reddito di cittadinanza è stato predisposto un apposito portale web, www.redditodicittadinanza.gov.it. Attraverso questa piattaforma puoi prendere visione di tutte le informazioni dettagliate relative a questa nuova misura, grazie alla quale puoi ricevere un sostegno economico e un aiuto per formarti e trovare lavoro. Tramite il sito web Reddito di cittadinanza puoi anche presentare domanda online per accedere al beneficio.
Come fare domanda?
Se possiedi i requisiti idonei, puoi richiedere il Reddito di cittadinanza in via telematica, attraverso il portale web www.redditodicittadinanza.gov.it, alle Poste Italiane, recandoti presso un’ufficio postale, oppure al CAF.
Una volta fatta domanda, l’Inps procede con la verifica dei requisiti. In caso di accoglimento, il RdC viene erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane, la Carta Reddito di cittadinanza, che può essere utilizzata per acquistare beni, pagare utenze, prelevare contanti ed effettuare bonifici, ma non per attività quali il gioco d’azzardo. Puoi ritirare la Carta RdC presso un Ufficio postale che ti viene comunicato da Poste Italiane, insieme al tuo codice identificativo personale (PIN), indispensabile per attivarla e usarla.