domanda Assegni Nucleo FamiliareDal 1° luglio 2021 è introdotta una maggiorazione dell’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare (ANF). Si tratta dell’aiuto economico che viene concesso alle famiglie quale sostegno al reddito. L’INPS ha reso noti i nuovi importi del contributo economico per il 2021. La domanda ANF va presentata entro il 30 Giugno 2022.

 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: COS’È

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS. E’ rivolta ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei pensionati e dei titolari delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

L’importo dell’aiuto economico è variabile. Dipende dalla composizione del nucleo familiare, dal numero dei componenti e dal reddito complessivo. L’importo dell’ANF è inferiore, ad esempio, per i redditi più alti. Invece è maggiore per i redditi più bassi. Inoltre sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune famiglie, quali quelle con un solo genitore o con componenti inabili.

A CHI SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI

Possono beneficiare degli assegni per il nucleo familiare le seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

 


REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai nuclei familiari composti dal solo richiedente, lavoratore o titolare della pensione, o dal richiedente e uno o più dei seguenti membri:

  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

CASI PARTICOLARI

Anche i lavoratori stranieri residenti in Italia possono richiedere gli ANF. Vale lo stesso per i lavoratori extracomunitari, se non lavorano con contratto stagionale, solo per i familiari residenti in Italia, eccetto che non ci siano accordi tra l’Italia e il Paese di provenienza per i trattamenti familiari o non si possa applicare la normativa comunitaria di sicurezza sociale. I rifugiati politici, essendo equiparati ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.

I titolari di pensione ai superstiti hanno diritto all’assegno familiare se il nucleo è composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione, se non ha già direttamente diritto all’ANF, e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili. Nel caso in cui l’avente diritto sia un orfano minorenne o maggiorenne inabile il nucleo familiare può essere composto anche da un solo membro.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

Nell’ambito della casistica sugli ANF, una nota a parte meritano i nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile che hanno l’affidamento condiviso dei figli. In tali circostanze il diritto al sussidio c’è per entrambi i genitori. Dunque la scelta tra quale dei due possa chiedere l’agevolazione è rimessa a un accordo tra le parti. Laddove non si raggiunga l’accordo, invece, l’assegno viene dato al genitore che convive con i figli.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

L’importo dell’assegno si calcola in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Per il calcolo ANF il reddito di riferimento deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Gli importi sono rivalutati annualmente dall’INPS che, ogni anno, pubblica le tabelle valide per il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Vengono adeguati, infatti, alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

NOVITÀ ASSEGNI FAMILIARI 2021

Con il decreto-legge 8 giugno 2021 numero 79, gli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare possono beneficiare di alcuni aumenti a decorrere dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021. Nello specifico, possono ottenere le seguenti maggiorazioni:

  • 37,5 Euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 Euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

QUALI REDDITI VANNO DICHIARATI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI?

Per calcolare l’assegno al nucleo familiare INPS vanno considerati i redditi del nucleo familiare assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Inoltre, è necessario indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 Euro. Vanno considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° Luglio di ogni anno e che valgono fino al 30 Giugno dell’anno seguente.

COSA NON DICHIARARE TRA I REDDITI

Ai fini ANF non vanno dichiarati tra i redditi:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO TEMPORANEO PER I MINORI

Gli assegni familiari sono incompatibili con l’assegno temporaneo per i figli minori. Dunque non è possibile beneficiare di entrambe le misure.

ASSEGNI FAMILIARI COME RICHIEDERLI

La domanda di assegno per il nucleo familiare va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. La richiesta va presentate all’INPS o al datore di lavoro, a seconda del richiedente, in una delle seguenti modalità:

  1. lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo – la domanda di assegno per il nucleo familiare è telematica e va presentata direttamente all’INPS, attraverso l’apposito servizio raggiungibile dal sito web dell’Istituto, effettuando l’autenticazione mediante PIN dispositivo o identità SPID almeno di Livello 2 o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

  2. lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo a tempo indeterminato – la domanda di assegno per il nucleo familiare va presentata al datore di lavoro mediante il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo scaricabile da questa pagina. Si specifica che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’INPS;

  3. lavoratori di ditte cessate e fallite – la domanda va inviata online all’INPS, con le stesse modalità indicate al punto a. In alternativa è possibile rivolgersi ai seguenti canali per ottenere assistenza per l’inoltro dell’istanza:
    – contact center INPS, telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    – enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PAGAMENTO

Il datore di lavoro paga direttamente l’assegno per conto dell’INPS ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Quindi, in sostanza, i lavoratori dipendenti ricevono gli assegni nucleo familiare in busta paga.

Ci sono casi, invece, in cui gli assegni per il nucleo familiare sono pagati direttamente dall’INPS. Ciò avviene, nello specifico, quando il richiedente rientra in una delle seguenti categorie:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

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