ascascsaL’stituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso disponibili appositi servizi per controllare lo stato di avanzamento e l’esito della domanda NASpI. Inoltre ha fornito chiarimenti relativi all’erogazione anticipata dell’indennità mensile di disoccupazione. Ecco una guida utile con tutte le istruzioni fornite dall’Inps sulla NASpI 2020. Facciamo chiarezza su chi può richiederla, a quanto ammonta e come fare domanda.

 

Che cos’è la naspi?

‘NASpI’ significa ‘Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego’. Si tratta sostanzialmente di un aiuto economico (sostegno al reddito) mensile che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro. Spetta, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. 

La NASpI viene erogata su domanda. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.

Requisiti

Quali lavoratori hanno diritto alla NASpI? La NASpI viene riconosciuta a coloro che presentino i seguenti requisiti:
  • stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. La presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il CpI, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;
  • aver realizzato, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata). Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpI a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente;
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo, dunque di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Per i lavoratori per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio o con dati contributivi derivanti da formulari esteri), per soddisfare questo requisito si fa riferimento alle settimane di contribuzione, che devono essere almeno 5. Per i lavoratori agricoli, in caso di impossibilità momentanea di verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno necessarie, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore.

Note

Il periodo di riferimento per le 30 giornate lavorative effettive necessarie per richiedere la NASpI può essere ampliato, rispetto ai 12 mesi normalmente previsti, nel caso in cui nell’anno di riferimento si siano verificati o siano in corso i seguenti eventi:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti da coniugi conviventi, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità;
  • assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità;
  • assenza per congedo parentale;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;
  • periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei seguenti casi:
  • dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore);
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se verificatasi in una delle seguenti circostanze: a. nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012; b. a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.

Importo naspi 2020

L’importo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore ad un determinato importo massimo che viene stabilito per legge e rivalutato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT, e comunicato dall’Inps attraverso un’apposita circolare.

Se invece è superiore al massimale previsto, la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità viene ridotta del 3% per ciascun mese.

L’Inps ha reso noto, attraverso la Circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, che a partire dal 1° gennaio 2019 l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI è fissato a 1.328,76 Euro. La retribuzione da prendere a riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.221,44 Euro. L’indennità è ridotta in specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell’Inps.



Destinatari

A chi si rivolge la NASpI? Ai lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, ai soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali è attiva una normativa specifica, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, oppure che sono titolari di assegno ordinario di invalidità e non hanno optato per la NASpI.

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori con rapporto co.co.co.


Domanda

Come e quando presentare la domanda per la NASpI? I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro / malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, o del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, oppure dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria, oppure dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

La richiesta NASpI può essere effettuata in una delle seguenti modalità:
  • direttamente dal cittadino in via telematica, attraverso il portale web dell’Inps, utilizzando il PIN dispositivo o una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;
  • chiedendo supporto agli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • chiedendo supporto al Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

Alcune particolarità sulla decorrenza del termine sono connesse ad alcune ipotesi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternità, per le quali si rimanda alle istruzioni Inps.


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