naspi

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati, spetta ai lavoratori con contratto subordinato che, involontariamente, hanno perso l’occupazione. L’indennità mensile di disoccupazione è stata ritoccata diverse volte, l’ultima dalla Legge di Bilancio 2022 che ha introdotto delle novità in vigore anche nel 2023 sui requisiti, importo e durata.

 

COS’È LA NASPI 2023

“NASpI” significa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”. Si tratta sostanzialmente di un aiuto economico mensile, che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro come sostegno al reddito. Spetta, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI viene erogata su domanda. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.

L’agevolazione è stata istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015. Questa misura ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. Dal 21 aprile 2023 è possibile accedere alla misura con un nuovo sistema digitalizzato come annunciato dall’INPS nel Messaggio n. 1488 del 21-04-2023. Ma vediamo tutti i dettagli.

A CHI SPETTA

A chi si rivolge la NASpI? Ai lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, ai soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, è estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori con rapporto co.co.co.

REQUISITI NASPI 2023

Quali lavoratori hanno diritto alla NASpI? La NASpI viene riconosciuta a coloro che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. La presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il CpI, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;
  • almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpI a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente.



NOTA

A partire dal 1° gennaio 2022 è abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Dunque la necessità di aver maturato almeno 30 giorni di effettiva presenza al lavoro per accedere alla NASpI resta valido solo per coloro che sono diventati disoccupati entro il 31 dicembre 2021. Invece, alla NASpI 2023 si accede con i requisiti semplificati.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA NASPI 2023

Sono esclusi dalla NASpI:

a. lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore);
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se verificatasi in una delle seguenti circostanze:
    – nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
    – a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
    – licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.

b. dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

c. operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che non rientrano tra i destinatari dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022;

d. lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Per questi soggetti è attiva una normativa specifica;

e. lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

f. titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la NASpI.


NASPI IN CASO DI LICENZIAMENTO CON ACCORDO COLLETTIVO

In base a quanto previsto articolo 14, comma 3, del decreto agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), in deroga a quanto previsto dalla normativa NASpI in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’indennità di disoccupazione può essere concessa anche nel caso di accordo collettivo aziendale che prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’accordo deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’Inps, attraverso il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, ha chiarito che per considerare valido l’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono sufficienti la sottoscrizione anche di una sola organizzazione sindacale e l’adesione del lavoratore.

CALCOLO NASPI E IMPORTO

L’importo della NASpI viene stabilito per legge e rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Ogni anno l’Inps comunica l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI attraverso un’apposita circolare. L’importo assegnato è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare. L’importo massimo della prestazione viene rivalutato ogni anno. Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. Come illustrato nella circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro. La somma si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni. Ecco i dettagli.

RIDUZIONE PROGRESSIVA DELL’IMPORTO

In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’importo del beneficio si riduce:

  1. del 3% al mese dopo 3 mesi (a partire dal 91° giorno di fruizione, cioè dal quarto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;
  2. per gli under 55, del 3% al mese dopo 5 mesi (a partire dal 151° giorno di fruizione, cioè dal sesto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022;
  3. per gli over 55, del 3% al mese dopo 7 mesi (a partire dal 211° giorno di fruizione, cioè dall’ottavo mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022.


In pratica dal 1° gennaio 2022 (quindi anche per il 2023) è entrato in vigore il décalage per età anagrafica e la riduzione dell’importo è diversa per coloro che hanno compiuto 55 anni di età rispetto ai beneficiari fino a 54 anni di età. Inoltre, l’indennità è ridotta in altri casi specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell’Inps.

COME SI CALCOLA

Come si calcola l’indennità di disoccupazione? La NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore all’importo minimo (1.352,19 euro per il 2023). Se invece è superiore al massimale previsto, è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo.

In pratica si prende la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. La retribuzione di riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.352,19 euro per il 2023.

Se l’importo che risulta da questo calcolo è inferiore a 1.352,19 euro, l’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile. Se, invece, è superiore, si somma al 75% il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.352,19 euro.

FORMULE PER CALCOLARE LA NASPI

Dunque, ricapitolando, per il calcolo NASpI si può fare riferimento alle seguenti formule:

  • (retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni / settimane di contribuzione) x 4,33 = o < 1.352,19 – NASpI = 75%;
  • (retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni / settimane di contribuzione) x 4,33 > 1.352,19 Euro – NASpI = 75% + 25% (retribuzione media mensile – 1.352,19).

DOMANDA NASPI

Come e quando presentare la domanda NASpI? I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni a decorrere dai seguenti eventi:

  1. cessazione del rapporto di lavoro;
  2. cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  3. fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  4. definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  5. dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

COME PROCEDERE

La richiesta NASpI può essere effettuata in una delle seguenti modalità:

  1. direttamente online dal cittadino, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’Inps, utilizzando una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;
  2. rivolgendosi agli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  3. tramite il Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

NUOVO SERVIZIO DIGITALE ACCESSO ALLA NASPI

Dal 21 aprile 2023 l’INPS, con il Messaggio n. 1488 del 21-04-2023, ha comunicato che è disponibile, in via sperimentale, il nuovo servizio per presentare la domanda per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

Il nuovo servizio, accessibile da questa pagina “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, seguendo le indicazioni fornite dal messaggio, rientra tra i progetti realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Bisogna seguire questo percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”.

Bisogna autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il nuovo servizio di presentazione della domanda consente all’utente, rispetto alla versione precedente rilasciata nel mese di agosto 2022:

  • i dati dell’ultimo rapporto di lavoro sono stati separati dai dati anagrafici e inseriti in una nuova schermata;
  • sono stati aggiunti i controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all’Istituto, sull’iscrizione ad albi professionali o Ordini e Casse professionali, iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti, titolarità di Partita Iva e iscrizione alla Gestione separata;
  • è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).


Si precisa che, oltre al nuovo servizio di presentazione della domanda di NASpI rilasciato in via sperimentale – già pienamente integrato con il sistema di istruttoria – verrà temporaneamente mantenuto anche il servizio attualmente in essere, che sarà attivo e accessibile per tutta la durata del periodo di sperimentazione. Al termine del periodo di sperimentazione, il nuovo servizio sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino e il Contact Center.

DOCUMENTI NECESSARI

Quali sono i documenti necessari per la domanda NASpI 2023? Prima di presentare la richiesta NASpI online occorre disporre di:

  • documentazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro dalla quale ricavare i dati richiesti per la compilazione della domanda online;
  • per chi intende richiedere il pagamento NASpI sul conto corrente bancario, Modulo SR163 scaricato dal portale web Inps, compilato e completo di visto della banca, da digitalizzare e caricare nella procedura, come attestazione della correttezza dell’IBAN indicato nella domanda.

COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO

A partire dalla scorsa estate, l’Inps ha introdotto delle novità nella procedura di accoglimento della domanda NASpI. Ora, infatti, gli interessati ricevono in automatico una notifica SMS che comunica l’accoglimento della domanda di NASpI.

Il messaggio li invita a prendere visione di un video personalizzato nella area riservata MyINPS che spiega calcolo, importo, durata e regole di compatibilità della prestazione. Si tratta di una guida interattiva, consultabile sia da pc che da mobile. Contiene pulsanti per avere approfondimenti e informazioni sugli importi delle rate e sui pagamenti disposti, e per gestire le comunicazioni obbligatorie necessarie per la prestazione.

PAGAMENTO NASPI

Come viene pagata la NASpI? L’indennità Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego viene accreditata dall’Inps su conto corrente bancario o postale oppure su libretto postale. In alternativa può essere erogata tramite bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza o domicilio del richiedente.

DURATA NASPI

Ogni quanto viene erogato l’aiuto economico e per quanto tempo? La NASpI è corrisposta mensilmente per massimo 2 anni. Viene erogata, infatti, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi. Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Operativamente:

  • ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;
  • ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
  • i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

A partire da quando si può ricevere l’indennità? La NASpI spetta al lavoratore a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno. Oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se inviata successivamente all’ottavo giorno ed entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

Criteri particolari valgono però in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o mancato preavviso, licenziamento per giusta causa, contenzioso. Occorre anche tener presenti gli effetti sospensivi sulla prestazione degli eventi di malattia e maternità che possano insorgere a prestazione NASpI già in corso. Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può usufruire anche di un incentivo all’autoimprenditorialità. Può infatti richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L’incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

Come richiedere l’incentivo all’autoimprenditorialità? Il lavoratore interessato deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. In alternativa, se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il nucleo familiare.

NASPI ANTICIPATA E RIOCCUPAZIONE

Con il messaggio n. 4658 del 13-12-2019, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione. Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La NASpI anticipata va restituita solo nel caso in cui il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità di disoccupazione. Dunque non è disciplinata l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa. Pertanto l’Inps ha precisato che:

  1. se il soggetto che beneficia della NASpI anticipata si rioccupa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione in forma anticipata, e il rapporto di collaborazione cessa durante tale periodo, può richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, ma per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Ciò al fine di evitare la sovrapposizione delle due prestazioni di disoccupazione e che il beneficiario possa percepire per lo stesso periodo entrambe le indennità;
  2. se il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la DIS-COLL può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, dato che in questo caso non c’è sovrapposizione con la NASpI.

SOSPENSIONE NASPI

L’erogazione della NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

La prestazione viene sospesa nei seguenti casi:

  • rioccupazione del beneficiario, con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi e a patto che il reddito annuo sia inferiore a 8.000 Euro. La sospensione ha la durata del rapporto di lavoro;
  • nuova occupazione all’estero, in Paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in Paesi extracomunitari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sospensione della NASpI in caso di lavoro all’estero.

SANZIONI

L’inosservanza degli obblighi per i percettori dell’indennità di disoccupazione previsti dalla normativa vigente possono comportare varie sanzioni, dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In particolare, la NASpI decade nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, senza comunicare all’Inps il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
  • non aver comunicato, entro 1 mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizio un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiungimento dei requisiti pensionistici;
  • aver acquisito il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non aver optato per la NASpI;
  • non aver partecipato, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego, nei casi previsti dall’art. 21, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

TABELLA NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Ecco un’utile tabella che riassume le principali condizioni, obblighi e conseguenze a cui va incontro il lavoratore che percepisce la NASpI e intraprende una nuova attività lavorativa nel periodo di fruizione della prestazione.
 

NASPI REGIME FISCALE

In che regime fiscale rientro se percepisco la NASpI? L’indennità di disoccupazione NASpI costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, pertanto l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di NASpI:

– applica le ritenute Irpef;
– riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia;
– effettua il conguaglio fiscale di fine anno;
– rilascia la Certificazione Unica.

NASPI PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici. Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.

RICORSO NASPI

È possibile fare ricorso? Come farlo? Il ricorso avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI va presentato al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

  1. online, utilizzando la procedura disponibile tra i ‘Servizi Online’ del sito INPS, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
  2. tramite i Patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.


La vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione va proposta entro un anno.

SERVIZI INPS E CONSULTAZIONE DOMANDE NASPI

L’Inps ha messo a disposizione dei richiedenti la NASpI servizi informativi per verificare lo stato di avanzamento della propria domanda, l’esito, la data di decorrenza, la durata e l’importo della prestazione, e altro ancora. Queste funzionalità sono fruibili da pc, smartphone o tablet, tramite l’app Inps Mobile e attraverso il portale web dell’Inps.

Vediamo in dettaglio i servizi disponibili:

  • attraverso la nuova area ‘Esiti Domande NASpI’ dell’app Inps Mobile gli utenti possono accedere all’area relativa alla propria richiesta NASpI da smartphone o tablet, utilizzando l’identità SPID o il proprio PIN, e consultare le seguenti informazioni:
    – stato di avanzamento della domanda ed esito positivo o negativo della richiesta;
    – in caso di accoglimento, prospetto di calcolo della prestazione NASpI, completo di data di decorrenza e durata, importi mensili, dati retributivi e contributivi che hanno determinato la durata e la misura della prestazione, elenco delle prestazioni di disoccupazione già fruite nel quadriennio precedente la data cessazione dell’attività lavorativa e periodi contributivi già utilizzati per le prestazioni già fruite scomputati nel calcolo della durata della nuova domanda;
    – per le domande respinte, motivi che hanno determinato il mancato accoglimento;
    – se è stata richiesta ulteriore documentazione per l’esame della pratica, lista dei documenti richiesti;
    – quando l’indennità è in pagamento, dati relativi ai pagamenti della prestazione disposti in suo favore;
  • accedendo all’area MyInps sul portale web www.inps.it, inserendo l’apposito PIN, cliccando su ‘I tuoi avvisi’, è possibile verificare online l’esito della domanda e lo stato dei pagamenti della prestazione;
  • nuovo servizio automatico di comunicazione tramite SMS, ancora in fase di realizzazione, grazie al quale chi ha presentato domanda NASpI può ricevere brevi messaggi relativi all’avvenuta ricezione della domanda presentata in via telematica, al suo stato di avanzamento e all’avvio della liquidazione della prima rata dell’indennità di disoccupazione.

NASPI, LE NOVITÁ DAL 2022 E VALIDE ANCHE NEL 2023

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali, introducendo delle modifiche per le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll. In particolare, ha modificato la normativa che regola l’ambito di applicazione della NASpI, semplificando i requisiti richiesti per accedere alla prestazione e ridefinendo il meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage) anche in base all’età anagrafica dei richiedenti.

Inoltre, ha esteso agli operai agricoli a tempo indeterminato l’aiuto economico. E’ bene specificare che tale estensione del beneficio riguarda esclusivamente gli operai agricoli di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Le nuove disposizioni sono valide per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Cosa si intende per evento di disoccupazione? L’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Dunque per i disoccupati dal 1° gennaio 2022 valgono le nuove regole NASpI introdotte dalla Legge di Bilancio, mentre per coloro che sono rimasti senza lavoro fino al 31 dicembre 2021 vale la normativa precedente.


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