
COME FUNZIONA IL BONUS AFFITTO 2021
Il bonus affitto 2021 è stato previsto nell’ambito del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il cosiddetto “Decreto Ristori”). In pratica, tale norma istituisce un fondo destinato ai locatori che per l’anno 2021 modificano il contratto d’affitto abbassando il canone di locazione di immobili a uso abitativo.L’obiettivo è rendere il pagamento degli affitti da parte degli inquilini più sostenibile, andandogli incontro, vista l’emergenza economico finanziaria dovuta al Covid-19. Si tratta di un contributo a fondo perduto che il proprietario della casa può ottenere presentando all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica un’apposita istanza. Le risorse messe a disposizione sono pari a 100 milioni di euro.
A CHI SPETTA
Il contributo è destinato ai proprietari di case affittate come abitazione principale in Comuni ad alta tensione abitativa (quelli con particolari problemi relativi all’alloggio). Il contributo spetta sia ai locatari intesi come persone fisiche non titolari di partita IVA, che anche ai proprietari, soggetti diversi dalla persona fisica e titolari di partita IVA. Inoltre, per poter ottenere il bonus, è necessario possedere specifici requisiti che ora vediamo nel dettaglio.REQUISITI BONUS AFFITTO 2021
Ecco tutti i requisiti indispensabili per poter richiedere il bonus affitti.- Bisogna essere proprietari di case affittate come abitazione principale.
- Per aver diritto al bonus i locatari devono ridurre (o aver già ridotto) il costo del contratto d’affitto nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per l’intero anno 2021 o per parte di esso.
- È necessario che i contratti di locazione risultano in “essere” alla data del 29 ottobre 2020.
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Per ottenere questo contributo è obbligatorio che l’immobile sia adibito come abitazione principale da chi lo utilizza in affitto.
Inoltre per ottenere il bonus affitto 2021 bisogna rispettare specifici requisiti di posizione geografica e contratto, ovvero:
- l’immobile deve trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa;
- il contratto deve essere di determinate tipologie di contratto e rientrare in specifiche date;
- deve esserci una rinegoziazione in diminuzione del contratto.
Di seguito spieghiamo nel dettaglio, in modo semplice e chiaro, questi tre requisiti.
1) COMUNE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
Il requisito di base per ottenere il bonus affitto 2021 riguarda la presenza del contratto di locazione per una casa che si trova in un Comune definito “ad alta tensione abitativa”. Per capire quali sono questi Comuni bisogna far riferimento al Decreto Legge del 30 dicembre 1988, n. 551 e tutti gli altri Enti individuati nella Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87 dove si legge l’elenco aggiornato dei comuni ad alta tensione abitativa presenti nelle diverse regioni italiane.
2) TIPOLOGIA DI CONTRATTO E DATE
Per ottenere il bonus, il contratto di locazione deve essere a uso abitativo. Inoltre, deve essere l’abitazione principale del conduttore. Questo valore deve risultare nell’ambito della residenza anagrafica. Tra i contratti che rientrano nel contributo vi sono quelli registrati dall’Agenzia delle Entrate mediante “modello RLI” con uno dei seguenti valori:
- L1 locazione di immobile a uso abitativo;
- L2 locazione agevolata di immobile a uso abitativo;
- L3 locazione di immobile a uso abitativo con contratto assoggettato a Iva.
Valgono poi, i contratti di locazione di immobile a uso abitativo registrati all’Agenzia delle Entrate con modalità che vigevano in passato prima del modello RLI, ovvero il modello 69 o la registrazione telematica.
Infine, è importante che il contratto di locazione risulti come “in essere” alla data del 29 ottobre 2020. Ovvero deve risultare la decorrenza della locazione precedente al 30 ottobre 2020 e nessuna rescissione in quella data.
3) RINEGOZIAZIONE IN DIMINUZIONE
A partire dal 25 dicembre 2020 – ovvero data in cui è entrata in vigore la legge relativa al contributo – il locatario deve aver previsto una diminuzione del canone dell’affitto per parte o per tutto l’anno 2021. Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.
Per quelle già comunicate prima dell’istanza, vale sempre la data di partenza del 25 dicembre 2020. Possono anche essere prese in considerazione le rinegoziazioni che si faranno successivamente alla presentazione dell’istanza e verranno indicate come “programmate”. Anche queste future variazioni vanno sempre comunicate entro il 31 dicembre 2021.
Per la comunicazione si possono utilizzare tre diverse modalità:
- la registrazione telematica con la procedura “RLI web” che si trova l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure inviando il file con il software RLI disponibile sul portale istituzionale;
- attraverso la registrazione ai “servizi agili” dell’Agenzia inviando tramite PEC o email all’ufficio territoriale dove è stato registrato il contratto di locazione, la copia dell’accordo di rinegoziazione sottoscritto con la firma autografata. Vanno anche allegati il modello RLI, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale e la prova della sua conformità. Da allegare poi anche i documenti dei richiedenti e il modello di versamento dei tributi auto liquidati se dovuti;
- presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’ Agenzia delle Entrate con previo appuntamento attraverso la procedura disponibile sul sito internet “Prenota un appuntamento”.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS
Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo della rinegoziazione in diminuzione. Può arrivare fino a 1.200 euro al massimo per ciascun locatore. Se ad esempio, vi è stata una riduzione pari a 400 euro sul canone annuo, allora il locatario avrà diritto a un contributo a fondo perduto pari a 200 euro.
COME FARE DOMANDA BONUS AFFITTO 2021
Per ottenere il contributo a fondo perduto sugli affitti 2021, la domanda deve essere inoltrata per via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile accedere all’area riservata del portale con una delle credenziali previste:
- Identità Digitale SPID;
- Carta d’Identità Elettronica,
- Fisconline/Entratel;
- Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta effettuato l’accesso al portale è necessario selezionare il percorso “Servizi per – Comunicare” e poi la sezione “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”. Qui è visibile il link per l’invio della domanda. Il locatore deve compilare una sola istanza, inserendo tutte le rinegoziazioni che hanno i requisiti previsti e per cui richiede il contributo. Nella domanda vanno indicati:
- l’IBAN del conto corrente (intestato o cointestato del soggetto che richiede il contributo);
- codice fiscale del richiedente;
- tutte le informazioni richieste dal modello relative ai dati del contratto di locazione e quelli delle rinegoziazioni già comunicate e quelle “programmate”;
- data scadenza del nuovo contratto rinegoziato.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello di domanda e le istruzioni per la compilazione. L’invio dell’istanza deve avvenire entro il 6 settembre 2021.
PRECISAZIONI SULL’INVIO DELLA DOMANDA
Nel caso ci siano più locatori per lo stesso contratto, ognuno di loro deve presentare istanza per chiedere il contributo che gli spetta in virtù della quota di possesso dell’immobile.
Si può trasmettere un’istanza per volta direttamente o con l’aiuto di intermediari autorizzati. Fino al 6 settembre 2021 è possibile presentare anche una nuova domanda, in caso di errore, che va a sostituire quella già trasmessa. Invece, fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinunciare al contributo. Il calcolo dell’importo avviene in automatico inserendo i dati del contratto e quelli della negoziazione in diminuzione.
COME E QUANDO SI RICEVE IL CONTRIBUTO
Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti. La somma sarà accreditata direttamente sull’IBAN del conto corrente che il locatore ha inserito all’interno della domanda.
Se le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.