under 36 Bonus prima casaAl via il nuovo bonus prima casa per gli under 36 che hanno acquistato o acquisteranno la prima abitazione nel periodo dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. L’incentivo previsto nel Decreto Sostegni Bis punta a favorire l’acquisto della casa da parte delle persone più giovani, attraverso una serie di agevolazioni, esenzioni e sgravi fiscali.

 

NUOVO BONUS PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

Il nuovo bonus prima casa per gli under 36 è un’agevolazione che prevede esenzioni e sgravi fiscali in favore di giovani acquirenti con età inferiore a 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Vale solo per l’acquisto della prima abitazione.

FINALITÀ DEL BONUS

Il bonus prima casa per under 36 è finalizzato a superare il disagio giovanile e spingere i giovani ad acquistare la prima abitazione. In che modo? Attraverso una serie di esenzioni e sgravi fiscali tra cui l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.

Il Governo ha stanziato 347,34 milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l’anno 2022 per sostenere questa agevolazione che è stata introdotta con il Decreto Sostegni Bis. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E del 14 ottobre 2021 ha stabilito quali sono i criteri e le modalità per ottenere il nuovo bonus che spieghiamo di seguito in modo semplice e chiaro.

A CHI SPETTA

Il nuovo bonus spetta a coloro che:
  • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinaria o corrente non superiore a 40.000 euro annui. Il richiedente deve essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità. Oppure deve aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto;
  • il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.



COME FUNZIONA IL BONUS PRIMA CASA PER I GIOVANI

Il bonus “Prima casa under 36” vale esclusivamente per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione prevista dall’articolo 64 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede differenti tipi di esenzione e sgravi fiscali rivolti agli under 36. Nello specifico:

  • nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, ai beneficiari spetta l’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
  • se si tratta di acquisti soggetti a IVA, agli aventi diritto spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. Ciò vale quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA). In pratica, in caso in cui la transazione sia assoggettata a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto un ristoro pari all’IVA pagata;
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d’immobili a uso abitativo.

I REQUISITI DEGLI IMMOBILI PER IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36

I requisiti degli immobili che possono dare accesso al nuovo bonus prima casa under 36 sono gli stessi di quelli del vecchio bonus prima casa senza vincoli di età (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Infatti, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini).


Il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato. Infine, anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere comunque al beneficio.

TIPI DI IMMOBILI E CONTRATTI NON AMMESSI

L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti:

  • il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà);
  • il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione.


Il nuovo bonus dunque, non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita,. In presenza delle condizioni di legge, però, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR.

COSA ACCADE IN CASO DI CO-ACQUISTO

In caso di co-acquisto di un bene immobile a uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota. Si calcola in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. Se solo uno degli acquirenti ha i requisiti richiesti per il nuovo bonus prima casa under 36:

  • la quota di sua spettanza beneficerà dell’agevolazione;
  • la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà degli effetti della relativa disciplina (come ad esempio il pagamento dell’imposta di registro, con aliquota agevolata nella misura del 2% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto a IVA, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4%, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna, in caso di acquisto soggetto a IVA);
  • la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria (come ad esempio il pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto a IVA, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011; pagamento dell’imposta con aliquota IVA ordinaria pari al 10%, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna, in caso di acquisto soggetto a IVA).

COME RICHIEDERE IL NUOVO BONUS PRIMA CASA UNDER 36

La domanda di accesso al nuovo bonus prima casa under 36 va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa a cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica qui scaricabile. L’elenco delle banche a oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su quello di Consap.

CASI DI DECADENZA

Nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate riscontra l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni prevede il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni secondo quanto statuito per l’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” dalla nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dall’articolo 20 del DPR n. 601 del 1973. A seconda dei motivi, le conseguenze possono essere diverse:

  • se sarà riscontrata la sola insussistenza dei requisiti, come, ad esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, l’imposta di registro sarà recuperata nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011;
  • in relazione a un atto di acquisto di un immobile soggetto a IVA, se si riscontra l’insussistenza dei requisiti verrà meno il credito d’imposta, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi. Resta ferma l’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 4%;
  • nei casi di dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti; mancato trasferimento della residenza nei termini previsti, oppure alienazione infra quinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno o anche mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa” le sanzioni sono più severe. Nelle ultime ipotesi, l’Agenzia recupererà così i fondi: l’imposta di registro sarà determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 5019 euro ciascuna, oltre all’applicazione d’interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento, inoltre, sarà applicata nella misura del 2%. Sarà infine, recuperato anche il credito d’imposta, insieme a interessi e sanzioni.

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